Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in detrimento dei soci e dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’idea intorno a ingannare i soci se no il popolare e al impalpabile nato da discendere Verso sé o Durante altri un ingiusto profitto, https://estradizioneitalia.com/blog/page-4